PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Accorpamento dei comuni di Castel di Judica, Raddusa e Ramacca al circondario del tribunale di Caltagirone).

      1. I comuni di Castel di Judica, Raddusa e Ramacca, già compresi nel circondario del tribunale di Catania, passano al circondario del tribunale di Caltagirone.

Art. 2.
(Trasferimento della competenza territoriale dell'ufficio del giudice di pace di Ramacca).

      1. L'ufficio del giudice di pace di Ramacca, già compreso nel circondario del tribunale di Catania, passa al circondario del tribunale di Caltagirone.

Art. 3.
(Disposizioni relative al personale).

      1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a provvedere con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito della dotazione dei ruoli del Ministero, all'adeguamento degli organici e del personale occorrenti per il funzionamento degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1.
      2. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificata dalla tabella A allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e successive modificazioni.

 

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Art. 4.
(Disposizione transitoria).

      1. Gli affari civili e penali pendenti dinanzi al tribunale di Catania e appartenenti, ai sensi della presente legge, alla competenza per territorio del tribunale di Caltagirone sono devoluti a tale ufficio, fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione e per i procedimenti penali nei quali è già stato dichiarato aperto il dibattimento.

Art. 5.
(Invarianza finanaziaria).

      1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.